Superbonus per interventi di riqualificazione energetica

ROCKWOOL Italia
2 giugno 2020

Superbonus al 110% per interventi di riqualificazione energetica di condomini e prime case monofamiliari. Cogliamo l'opportunità per migliorare i nostri edifici e realizzare un parco edilizio sostenibile.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (detto Decreto Rilancio)Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020), all'art. 119 “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” introduce un bonus del 110% per alcune tipologie di intervento.

Tra gli interventi aventi diritto al Superbonus 110% rientra l'isolamento termico di coperture e facciate, per una spesa non superiore ai 60.000 euro (per unità immobiliare).

Di seguito le caratteristiche in sintesi per tale intervento:

  • Deve essere applicato almeno al 25% dell’involucro
  • Deve permettere un miglioramento in termini di efficienza energetica 
  • Deve rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dalla legislazione vigente
  • Deve garantire che i materiali isolanti utilizzati rispettino i Criteri Ambientali Minimi (CAM)*

Possono accedere al Superbonus condomini, persone fisiche, istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione, mentre sono esclusi gli interventi su edifici unifamiliari che non siano adibiti ad abitazione principale.

I soggetti che sostengono le spese per questi interventi possono adottare l’utilizzo diretto della detrazione oppure alternativamente possono optare:

  • per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore degli interventi che potrà a sua volta recuperalo sotto forma di credito d’imposta, con la possibilità di successiva cessione del credito a terzi, tra cui gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la trasformazione dell’importo corrispondente in credito d’imposta, con la possibilità di successiva cessione del credito a terzi, tra cui gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

È responsabilità del tecnico abilitato richiedere la documentazione adeguata e verificare il rispetto dei requisiti previsti.

*CAM (Criteri Ambientali Minimi): Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, in aggiornamento al DM 24 dicembre 2015 e al DM 11 gennaio 2017, relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”

Sustainability, Building, City, Green
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Criteri Ambientali Minimi

Cosa sono i CAM?

L’11 ottobre 2017 esce il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, in aggiornamento al DM 24 dicembre 2015 e al DM 11 gennaio 2017, relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, ribattezzato Decreto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Al punto 2.4.2.9 del Decreto, Isolanti termici e acustici, sono indicati i criteri da rispettare per gli isolanti termici e acustici:

  • non devono essere realizzati utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili
  • non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero
  • non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica
  • se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito
  • se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q* o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
  • se il prodotto finito contiene uno o più componenti indicati in apposita tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo delle quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito. Nel caso specifico di un prodotto isolante in lana di roccia, la percentuale minima è pari al 15%. Sono inoltre indicati nel Decreto le modalità per dimostrare le quantità di materia riciclata e le indicazioni per la verifica da parte del progettista.

* La conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità.

Per rispondere ai dettami del Decreto, ROCKWOOL fornisce le seguenti informazioni:

1. Certificato EUCEB

La lana di roccia ROCKWOOL, appartenente alle lane minerali, è biosolubile e non presenta indicazioni di pericolo, rispetta i parametri della nota Q del Regolamento CE n° 1272/2008, in quanto soddisfa i criteri di biosolubilità stabiliti, e risulta quindi classificata come “non cancerogena”.

A garanzia della biosolubilità delle proprie produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

I prodotti ROCKWOOL rispondono alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB presente sull’imballo.

EUCEB si è rivolto a BCCA (Belgian Construction Certification Association) in qualità di ente di certificazione indipendente per l’implementazione dello schema di certificazione EUCEB in accordo a ISO 17065. BCCA esamina la completezza e accuratezza della documentazione presentata, prendendo in considerazione i risultati controllati da esperti.

>> Per scaricare i certificati EUCEB degli stabilimenti di produzione CLICCA QUI.

2. Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025.

Per rispondere ai dettami del Decreto, ROCKWOOL ha realizzato EPD (Environmental Product Declaration) per i propri stabilimenti produttivi, validati da ente terzo, secondo EN 15804 e ISO 14025, che hanno la finalità di fornire informazioni ambientali generali sulla lana di roccia ROCKWOOL, riferite agli specifici prodotti provenienti dagli stabilimenti ROCKWOOL.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) si basa sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e comunica in modo trasparente, verificabile e accurato l’informazione ambientale sui prodotti e le loro applicazioni. All’interno dell’EPD si esplicita inoltre la percentuale del contenuto di riciclato (il contenuto di riciclato riportato è suddiviso in pre-consumo e post-consumo) secondo la norma UNI EN ISO 14021.

>>Per scaricare la Dichiarazione Ambientali di Prodotto (EPD) a seconda dello stabilimento produttivo CLICCA QUI

Per approfondire